L’eresia dell’intercomunione del Vaticano II
Aprile 26, 2025
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Fratello Pietro Dimond, O.S.B.

Nel suo decreto Orientalium Ecclesiarum n. 27, il Vaticano II insegna effettivamente che i non cattolici battezzati che appartengono a sette scismatiche orientali rifiutanti il Papato possono ricevere i sacramenti della Penitenza, della Santa Eucaristia e dell'Estrema Unzione, se credono in questi sacramenti - anche se non hanno la fede cattolica e non appartengono alla Chiesa cattolica.

Si tenga presente che in questo passaggio il Vaticano II si riferisce esplicitamente alle persone separate dalla Chiesa cattolica.

“...Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi. (Vaticano II, Orientalium Ecclesiarum (n. 27))

Questa è una palese eresia.

L'insegnamento del Vaticano II, stando il quale i non cattolici possono ricevere legittimamente la Santa Eucaristia, è direttamente contrario all'insegnamento della Chiesa cattolica nel corso della storia. Ai non cattolici è sempre stato proibito di ricevere la Comunione, anche se credono nella Presenza Reale di Cristo nell'Eucaristia. Prima di ricevere la Santa Comunione, essi sono tenuti ad accettare l'insegnamento cattolico e a entrare nella Chiesa cattolica. La loro separazione dalla Chiesa cattolica e il loro dissenso dall'insegnamento cattolico è un impedimento di diritto divino allo stato di grazia e alla ricezione fruttuosa della Santa Comunione.

I Papi di tutti i tempi hanno insegnato che i non cattolici che ricevono l'Eucaristia la ricevono per la loro dannazione.

Pertanto, qualsiasi insegnamento che affermi, come fa il Vaticano II, che è lecito per i non cattolici ricevere la Santa Comunione, è falso e malvagio.  In realtà conduce i non cattolici alla loro dannazione.  Un insegnamento così malvagio non può provenire dalla Chiesa cattolica.

Ecco cosa ha insegnato il vero Papa su questo argomento:

Papa Pio VIII, Traditi Humilitati, 1829:

Perciò sarà un profano, come diceva Girolamo , colui che mangerà l’agnello fuori da questa casa, e perirà colui che durante il diluvio non si rifugerà nell’arca di Noè.

Papa Gregorio XVI, Commissum divinitus, 1835:

“Colui che oserà distaccarsi dal fondamento di Pietro deve capire che si estrania dal mistero divino...Chiunque mangerà l’agnello al di fuori di questa casa, si emargina dalla salvezza.”

Papa Pio IX, Amantissimus, 1862

"... chi mangia dell'agnello e non è membro della Chiesa ha profanato".

La dichiarazione del Vaticano II che i non cattolici possono ricevere la Santa Comunione nega anche il dogma definito che non c'è salvezza al di fuori della Chiesa cattolica, perché solo coloro che sono considerati sulla via della salvezza possono ricevere l'Eucaristia. Infatti, nella Costituzione Sacrosanctum Concilium n. 47 del Vaticano II e nel nuovo Catechismo n. 1402 e 1405, si dice che l'Eucaristia è un pegno della vita eterna o della gloria futura.

Poiché il Vaticano II insegna che gli acattolici possono ricevere il pegno della vita eterna, ne consegue ovviamente che il Vaticano II insegna che possono ricevere la vita eterna, nonostante la separazione dalla Chiesa cattolica. Questa è un'eresia.

Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell’unzione degli infermi.

Oltre a contraddire il dogma che al di fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza, il passaggio del Vaticano II nega specificamente la dichiarazione del Concilio di Firenze secondo cui

"Solo a quelli che in essa [la Chiesa cattolica] perseverano, i sacramenti della Chiesa procureranno la salvezza...". (Concilio di Firenze, Cantate Domino, 1441 d.C.)

Anche l'affermazione del Vaticano II per cui i non cattolici possono ricevere il sacramento della penitenza è eretica. Essa nega il dogma cattolico secondo cui non c'è remissione dei peccati al di fuori della Chiesa cattolica.           

Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam, 1302:

"...questa Chiesa al di fuori della quale non c'è salvezza né remissione dei peccati."

Se l'assoluzione nel sacramento della Penitenza (che presuppone che una persona possa vedersi perdonati i propri peccati) può essere data a un non cattolico, come insegna il Vaticano II, allora - secondo il Vaticano II - un non cattolico può avere la remissione dei peccati al di fuori della Chiesa cattolica.

Significa che una persona può vedersi togliere i propri peccati senza la fede cattolica e persino rifiutando l'insegnamento cattolico. Questo è falso ed eretico. Una persona deve riconciliarsi con la Chiesa cattolica prima di ricevere l'assoluzione nel sacramento della penitenza.

L'insegnamento eretico del Vaticano II, stando il quale gli acattolici possono ricevere la Santa Comunione e il sacramento della Penitenza, è stato ribadito più volte dagli antipapi e dai documenti ufficiali del Vaticano II. Queste proclamazioni applicano l'insegnamento eretico del Vaticano II non solo agli scismatici orientali, ma anche ai battezzati eretici di varie denominazioni non cattoliche che credono nel particolare sacramento che desiderano ricevere, pur non essendo cattolici.

L'eresia che i non cattolici possano ricevere la Santa Comunione è insegnata nel nuovo Catechismo, paragrafo 1401, nel nuovo Codice di Diritto Canonico, canone 844:3 e 4.,da Giovanni Paolo II nella sua enciclica Ut Unum Sint n. 46 e 58.

1401 In presenza di una grave necessità, a giudizio dell'Ordinario, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti (Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi) agli altri Cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, purché li chiedano spontaneamente: è necessario in questi casi che essi manifestino la fede Cattolica a riguardo di questi sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste. ("Nuovo Catechismo", par. 1401).

"Nuovo Codice di Diritto Canonico", canone 844:3 e 4:

3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.

4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.

"Enciclica" di Giovanni Paolo II, Ut Unum Sint.

46. In questo contesto, è motivo di gioia ricordare che i ministri cattolici possano, in determinati casi particolari, amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza, dell'Unzione degli infermi ad altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma che desiderano ardentemente riceverli, li domandano liberamente, e manifestano la fede che la Chiesa cattolica confessa in questi sacramenti. Reciprocamente, in determinati casi e per particolari circostanze, anche i cattolici possono fare ricorso per gli stessi sacramenti ai ministri di quelle Chiese in cui essi sono validi. Le condizioni per tale reciproca accoglienza sono stabilite in norme e la loro osservanza si impone per la promozione ecumenica

58. Dalla riaffermata comunione di fede già esistente, il Concilio Vaticano II ha tratto delle conseguenze pastorali utili alla vita concreta dei fedeli e alla promozione dello spirito d'unità. A ragione degli strettissimi vincoli sacramentali esistenti tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, il Decreto Orientalium ecclesiarum ha rilevato che "la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali, che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, e invece urgono la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempi, di luoghi e di persone, ha usato spesso e usa una più mite maniera di agire, offrendo a tutti tra i cristiani i mezzi della salvezza e la testimonianza della carità, per mezzo della partecipazione nei sacramenti e nelle altre funzioni e cose sacre.

... e nella sua Udienza Generale del 9 agosto 1995 - e nel Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, che Giovanni Paolo II ha approvato ufficialmente.

Udienza generale di Giovanni Paolo II, 1995:

i ministri cattolici possono lecitamente amministrare i sacramenti della Penitenza, Eucaristia e Unzione degli infermi ai cristiani orientali che li chiedono.

Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo:

125. I ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali qualora questi li richiedano spontaneamente e abbiano le dovute disposizioni.

La posizione secondo cui ai non cattolici può essere data la Santa Comunione è sicuramente l'insegnamento ufficiale della falsa Chiesa del Vaticano II, mentre l'insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica e di tutti i veri Papi è esattamente il contrario.

Alcuni hanno tentato di difendere la malvagia eresia del Vaticano II sostenendo che il permesso di ricevere la Comunione per i non cattolici si applica solo in pericolo di vita. Questo è falso. Nell'Orientalium Ecclesiarum n. 27 e in altre dichiarazioni sulla questione, il permesso non è limitato al pericolo di morte. Si veda ad esempio il nuovo Catechismo numero 1401 e il nuovo Codice di Diritto Canonico, canone 844,3.

Inoltre, anche se fosse limitato al pericolo di morte, cosa che certamente non è, non farebbe alcuna differenza. Questo perché una persona deve accettare la fede cattolica e appartenere alla Chiesa cattolica per poter ricevere la Santa Comunione a suo beneficio. Questo rimane vero in ogni momento della vita di una persona.

L'insegnamento del Vaticano II è rivoluzionario... falso... eretico... e malvagio.

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