Grandi testi di prova per il sedevacantismo mostrano che Francesco non è il Papa
Marzo 20, 2022
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Questo video riguarderà alcuni passaggi molto importanti che trattano dell'insegnamento della Chiesa cattolica secondo cui quando qualcuno che ricopre un ufficio nella Chiesa predica una famigerata eresia allora questi perde autorità dal momento in cui inizia a proferir tale eresia, anche se non è stata fatta alcuna dichiarazione contro di lui.

San Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, Libro 2, Cap. 30: “…un Papa manifestamente eretico cesserebbe automaticamente, per sé, di essere Papa e capo, proprio come egli cesserebbe automaticamente di essere un Cristiano ed un membro del corpo della Chiesa. Laonde, egli potrebbe essere giudicato e punito dalla Chiesa. Questo è l’insegnamento di tutti gli antichi Padri, i quali insegnarono che gli eretici manifesti perdono immediatamente tutta la giurisdizione…”

Questo è rilevante per la corretta posizione cattolica dei nostri giorni, secondo cui i pretendenti al papato del post Vaticano II sono antipapi eretici e per cui la cattedra di San Pietro è vacante (posizione spesso indicata come quella sedevacantista). I passaggi su cui ci si concentrerà provengono da papa S. Celestino riguardo all'eretico Nestorio, e il principio che si tratterà si applica non solo alla perdita dell'ufficio per eresia, ma anche a come l'eresia impedisce l'assunzione dell'ufficio.

Nestorio era il vescovo di Costantinopoli. Fu condannato come eretico al Concilio di Efeso nel 431 per aver negato che Maria è la Madre di Dio e per aver contraddetto la verità che Gesù Cristo è una Persona Divina. Nostro Signore è, ovviamente, una Persona Divina con due nature. San Cirillo, Vescovo di Alessandria, si oppose a Nestorio e lo confutò. Cirillo presiedette il Concilio di Efeso sotto l'autorità del Papa dell'epoca, Papa San Celestino.

Nestorio fu formalmente deposto dal Concilio di Efeso nel 431. Tuttavia, il falso insegnamento di Nestorio era stato condannato in un sinodo a Roma nel 430, l'anno prima. Nel 430 Papa san Celestino incaricò anche san Cirillo di agire in suo favore, di ammonire Nestorio, di informarlo che se non avesse ritrattato entro dieci giorni sarebbe stato scomunicato cosicché poi Cirillo avrebbe amministrato la sua sede per conto di Roma. Papa Celestino esercitò chiaramente autorità sia su San Cirillo che su Nestorio, e Cirillo riconobbe l'autorità di Celestino per fare ciò. Sebbene questo video non riguardi la prova del Papato nella Chiesa primitiva, il caso di Nestorio è un altro esempio di come il primato di giurisdizione pontificio fosse riconosciuto in Oriente a quel tempo. Il caso di Nestorio dimostra infatti sia il cattolicesimo che la posizione sedevacantista.

Ora, prima che Nestorio fosse formalmente deposto dal Concilio di Efeso, e mentre erano in corso processi ecclesiastici contro di lui, nell'estate del 430 papa S. Celestino scrisse alcune lettere sulla situazione. Una fu per Giovanni d'Antiochia, in cui scrisse:

“Si quis vero ab episcipo Nestorio aut ab iis qui eum sequuntur, ex quo talia praedicare coeperunt, vel excommunicatus vel exutus est seu antistitis seu clerici dignitate, hunc in nostra communione et durasse et durare manifestum est, nec iudicamus eum remotum: quia non poterat quenquam eius removere sententia, qui se iam præbuerat ipse removendum.”

Papa San Celestino I, a Giovanni di Antiochia, AD 430:
“Ma se qualcuno è stato scomunicato o privato della dignità episcopale o clericale dal Vescovo Nestorio o da coloro che lo seguono, dopo che costoro abbiano cominciato a predicare tali cose [es. l'eresia nestoriana], è evidente che tale persona ha continuato fermamente e continua ancora fermamente nella Nostra comunione, e noi giudichiamo che non sia stato rimosso: perché la sentenza di quell'uomo che aveva già mostrato di dover essere rimosso non è in grado di rimuovere nessuno”.

Si consideri ciò che il Papa dice qui. Egli insegna che gli atti di scomunica o deposizione di Nestorio - dal momento in cui iniziò a predicare l'eresia - non erano validi. Dice anche che lui [i.e. Nestorio] che aveva mostrato che doveva essere rimosso, non riuscì a rimuovere nessuno. Quindi, Nestorio non aveva l'autorità di rimuovere qualcuno prima che fosse dichiarato rimosso da una sentenza della Chiesa, in virtù del fatto che dimostrò che doveva essere rimosso per aver predicato l'eresia. Pertanto, prima di qualsiasi rimozione o dichiarazione, la persona che predicava tali eresie non poteva agire. Celestino insegna chiaramente che Nestorio, dal momento in cui iniziò a predicare la sua eresia, perse automaticamente la sua giurisdizione o autorità. Ciò prova ulteriormente che gli eretici manifesti e notori perdono giurisdizione prima di essere ufficialmente dichiarati o condannati da qualsiasi sentenza o giudizio di un uomo. Gli eretici sono automaticamente separati dalla Chiesa cattolica e privati dell'autorità dalla legge divina.

Celestino redige punti simili nella sua lettera al clero e al popolo di Costantinopoli, inviata nello stesso momento. Egli ha dichiarato:

“Ne tamen vel ad tempus, eius videatur valere sententia, qui in se iam divinam sententiam provocarat, aperte Sedis nostrae sanxit auctoritas, nullum sive episcopum sive clericum seu professione aliqua christianum qui a Nestorio vel eius similibus, ex quo talia praedicare coeperunt, vel loco suo vel communione deiecti sunt, vel eiectum vel excommunicatum videri.  Sed hi omnes in nostra communione et fuerunt et usque nunc perdurant, quia neminem vel deiicere vel removere poterat qui praedicans talia titubabat.” (Caelestiims Papa, epist. 11, n. 7, Migne, Patr. Lat. Tom. 50)

Papa San Celestino I, Al clero e al popolo di Costantinopoli, AD 430:
“Tuttavia, affinché non appaia in vigore, anche solo per un certo tempo, la sentenza di colui che aveva già fatto ricadere su di sé una sentenza divina, l'autorità della Nostra Sede Apostolica ha apertamente disposto che nessun vescovo, chierico o cristiano di alcuna professione, che fu deposto dalla sua posizione o dalla comunione da Nestorio e da quelli a lui simili da quando [ex quo] iniziarono a predicare l'eresia, è da considerarsi deposto o scomunicato. Ma ognuno di questi è stato e fino ad ora rimane nella nostra comunione, perché colui che inciampava nel predicare tali cose non poteva deporre o allontanare nessuno”.

Come si vede, il papa insegna la stessa verità sulla perdita automatica della giurisdizione e invoca l'autorità della Sede apostolica. Afferma esplicitamente che Nestorio aveva già invocato su di sé una sentenza divina. Questo è un riferimento alla legge divina che espelle automaticamente gli eretici manifesti dalla Chiesa cattolica e li priva della giurisdizione. Le sue parole parlano da sole. Tuttavia, alcuni eretici antisedevacantisti estremamente disonesti in realtà hanno l'audacia di affermare che tutto ciò che Celestino sta dicendo qui è che le scomuniche e le deposizioni inflitte da Nestorio e da quelli come lui furono annullate da una dichiarazione successiva.

Questa è una sciocchezza. Difficilmente richiede una risposta. Tuttavia, per confutare ulteriormente l'affermazione, si può notare che quando Celestino si riferisce al tempo o al momento in cui [ex quo] Nestorio iniziò a predicare l'eresia (praedicare coeperunt), che era ben prima che Nestorio fosse condannato o dichiarato scomunicato, il Papa dice che Nestorio non è stato in grado di deporre o rimuovere nessuno. Usa l'imperfetto poterat, che si riferisce al tempo passato. Letteralmente, Celestino scrive che Nestorio non è stato in grado di rimuovere nessuno (neminem). Quindi, dal tempo o dal momento in cui [ex quo] Nestorio iniziò a predicare l'eresia (praedicare coeperunt), non riuscì a rimuovere nessuno. Ovviamente ciò non significa che Nestorio sia stato in grado di rimuovere le persone fino a quando non è stata rilasciata una dichiarazione successiva. No, significa che ha perso la sua autorità di rimuovere o deporre qualcuno dal momento in cui è iniziata la sua predicazione eretica, ben prima di qualsiasi dichiarazione della Chiesa o di qualsiasi uomo. Chi nega che Celestino stia articolando il principio che gli eretici manifesti perdono automaticamente autorità per legge divina è disonesto.

Anche per questo san Roberto Bellarmino, nel libro II, cap. 30 del De Romano Pontifice - nella sua sezione su come gli eretici manifesti perdano automaticamente di giurisdizione prima di qualsiasi giudizio o scomunica - cita questi due passaggi di Papa S. Celestino a sostegno della sua argomentazione. Dopo aver citato i passaggi, Bellarmino afferma che “[Papa] Nicola I ripete e conferma lo stesso…”

Quindi, l'insegnamento di Celestino che Nestorio perse autorità dal momento in cui iniziò a predicare l'eresia e che gli eretici manifesti perdono automaticamente giurisdizione, è la posizione della sede apostolica e dei Papi.

Subito dopo aver citato questi passaggi, Bellarmino confuta l'obiezione di alcuni che sostengono che Celestino e altri padri si riferissero a leggi meramente ecclesiastiche allora in vigore sulla decadenza automatica della giurisdizione, che, secondo loro, sarebbero state ribaltate dalla legge ecclesiastica del Concilio di Costanza. Bellarmino confuta tale obiezione affermando:

“Nam Patres illi cum dicunt, haereticos amittere iurisdictionem, non allegant ulla iura humana, quae etiam forte tunc nulla exstabant de hac re, sed argumentantur ex natura haeresis.  Concilium autem Constantiense, non loquitur nisi de excommunicatis; id est, de his, qui per sententiam Ecclesiae, amiserunt iurisdictionem.  Haeretici autem etia ante excommunicationem sunt Extra ecclesiam, & privativi omni iurisdictione, sunt enim proprio iudicio condemnati; ut docet Apostolus ad Titum 3; hoc est praecisi a corpore Ecclesiae sine excommunicatione, ut Hieronymus exponit.”

San Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, Libro 2, Cap. 30:
“Perché quando quei Padri dicono che gli eretici perdono la giurisdizione, non adducono alcuna legge umana, nessuna delle quali forse nemmeno esisteva allora su questo argomento, ma discutono a partire dalla natura dell'eresia. Il Concilio di Costanza, invece, non parla se non degli scomunicati; cioè di coloro che per sentenza della Chiesa hanno perso la giurisdizione. Gli eretici, però, prima ancora della scomunica, sono fuori della Chiesa e privati di ogni giurisdizione, perché condannati dal loro stesso giudizio, come insegna l'Apostolo in Tito 3. In altre parole, sono stati tagliati fuori dal corpo della Chiesa senza scomunica, come spiega Girolamo.

Così, gli eretici manifesti perdono automaticamente giurisdizione, per la stessa legge divina, per natura di eresia, prima di ogni scomunica. Chiunque legga Bellarmino su questo vedrà che sottolinea più e più volte che gli eretici sono tagliati fuori dalla Chiesa attraverso loro stessi, prima di qualsiasi giudizio della Chiesa, per natura dell'eresia, ecc. Nonostante ciò, alcuni falsi tradizionalisti vi diranno che ciò che intende in realtà è esattamente il contrario: che le persone che predicano l'eresia perdono autorità solo dopo che un'altra persona le ha giudicate o condannate. È una falsa rappresentazione oltraggiosa.

La posizione di Bellarmino era che un eretico manifesto perde autorità e ufficio prima di qualsiasi dichiarazione. Ciò è chiaramente dimostrato dalle sue parole e dai suoi riferimenti a papa S. Celestino su questo argomento che insegnò la stessa cosa.

Quindi, in considerazione di questi fatti, per provare che i capi della Setta del Vaticano II non hanno giurisdizione, non è nemmeno necessario concentrarsi prima sul fatto che siano eretici (cosa che ovviamente sono). Piuttosto, si può semplicemente dimostrare che predicano notoriamente l'eresia. Chi predica l'eresia notoriamente non può avere giurisdizione sui fedeli. Come dice Bellarmino:

San. Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, Libro 2, Cap. 30:
“...sarebbe la condizione più miserabile della Chiesa, se fosse costretta a riconoscere un lupo, palesemente in agguato, per pastore.”

Se l'individuo è un lupo che divora le persone con la predicazione eretica, non ha giurisdizione nella Chiesa cattolica. L'autorità della Chiesa non conduce e non può condurre le persone all'eresia. Bellarmino dice lo stesso di ciò che disse Celestino, su come coloro che predicano l'eresia perdono giurisdizione nel cap. 10 di Sulla Chiesa militante:

“Nam propterea Coelestinus et Nicolaus locis citatis dicunt, episcopum haereticum, ex quo haereses praedicare coepit, neminem potuisse solvere vel ligare…”

San Roberto Bellarmino, De Ecclesia Militante, Cap. 10:
“Per questo motivo [i Papi] Celestino e Nicola, nei brani citati, affermano che un vescovo eretico, da quando cominciò a predicare le eresie, non poteva sciogliere o legare nessuno…”

Si noti: da quando iniziò a predicare le eresie... Il fattore chiave è ciò che la persona sta predicando, non una dichiarazione su di lui. Ci sono anche alcuni passaggi in Bellarmino sugli eretici che i falsi tradizionalisti fraintendono e abusano. Forse confuteremo queste applicazioni errate in un altro video. Ma le parole di san Roberto Bellarmino qui e, soprattutto, di Papa san Celestino, parlano da sole.

Questo principio, che coloro che predicano la notoria eresia non possono avere giurisdizione, si applica ovviamente all'antipapa Francesco e agli altri antipapi del Vaticano II. Antipapa Francesco predica la notoria eresia affermando che è un peccato convertire le persone al Cattolicesimo, che Lutero non sbagliava sulla giustificazione, che ci sono musulmani, protestanti e “ortodossi” orientali martiri, che protestanti e scismatici sono dentro la Chiesa di Cristo, che i divorziati “risposati” possono ricevere la Santa Comunione, che la pena di morte è inammissibile, promuovendo l’indifferentismo religioso ecc… Potremmo andare avanti. Il fatto stesso che predichi quelle eresie e un falso vangelo prova che non può avere giurisdizione sulla Chiesa. Questo è l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Lo stesso principio si applica in generale ai "vescovi" apostati di Francesco e agli altri antipapi del Vaticano II.

Ora, nonostante la forza di questi punti, alcuni obietteranno ancora sostenendo che san Cirillo d'Alessandria, qualche tempo dopo che Nestorio iniziò a predicare l'eresia, si deferì a papa san Celestino prima di annunciare formalmente una rottura nella comunione con Nestorio. Ma questo non contraddice affatto i punti che stiamo trattando.

Si distingue tra: a) le procedure di diritto ecclesiastico con le quali si è sanzionati a tutti gli effetti del diritto canonico e/o fisicamente/amministrativamente rimossi dall'ufficio e da tutti i suoi ornamenti e titoli; e b) il principio del diritto divino che opera per espellere automaticamente una persona dal Corpo di Cristo e dal possesso della giurisdizione - anche se chi è tenuto a far rispettare le sanzioni/procedure ecclesiastiche non opera tale espulsione. Se c'è un Papa cattolico, come Papa san Celestino, è opportuno e prudente per il vescovo di Alessandria lasciare che il suo superiore, Papa Celestino, prenda la guida nel processo ecclesiastico contro un collega vescovo come Nestorio. Ed è ovvio che un vero cattolico come Celestino lo farebbe. Ma ciò non significa che se Celestino non avesse mai agito o, peggio, avesse deciso di unirsi all'eretico Nestorio, allora la legge divina che espelleva Nestorio non sarebbe stata operante, o che Cirillo non avrebbe quindi agito per attuare la legge ecclesiastica. Era semplicemente appropriato e umile che san Cirillo lasciasse che Papa Celestino si occupasse della questione di come trattare con Nestorio secondo il diritto ecclesiastico.

Ma la legge divina resta comunque attiva, consentendo (e quando sarà abbastanza chiaro), obbligando i fedeli a respingere l'eretico. E lo stesso Papa san Celestino su questo caso ci dà il pensiero della Chiesa quando insegna che Nestorio perse autorità prima che si eseguissero le procedure ecclesiastiche contro di lui. È anche un fatto, ammesso anche dagli antisedevacantisti, che vari cattolici dell'epoca respinsero Nestorio in quanto esterno alla Chiesa - e in quanto privo di autorità - dal momento in cui iniziò a predicare le eresie.

Alcune persone sottolineano anche che, beh, fu il Concilio di Efeso a dire di aver deposto Nestorio, come riconosce anche Bellarmino.

Sì, perché le parole deporre e deposizione possono, in vari contesti, riferirsi semplicemente alla rimozione fisica di uno dall'ufficio e da tutti i suoi ornamenti. Tale processo ecclesiastico di deposizione può e deve essere compiuto contro colui che aveva già perso la potestà spirituale annessa all'ufficio dalla legge divina di predicare l'eresia. Ancora una volta, Celestino insegna che Nestorio perse la sua giurisdizione quando iniziò a predicare le sue eresie, ma Celestino ordinò comunque che fosse condotto un processo contro Nestorio per rimuoverlo completamente (cioè deporlo) da tutto ciò che era associato all'ufficio. Quindi, a seconda del contesto, la parola deposizione può riferirsi alla rimozione fisica dall'ufficio - o alla privazione automatica del potere spirituale.

NOTORIO - IL DELITTO DELL'ERESIA

Ora, in conclusione, consideriamo alcuni altri fatti che confutano un errore comune che le persone hanno sugli eretici. Alcuni falsi tradizionalisti affermano che una persona che dice di essere cattolica, e non è stata canonicamente avvertita o dichiarata eretica, non può essere un eretico o soprattutto un eretico notorio. Ciò è sbagliato. Il libro intitolato Il delitto dell'eresia di p. Eric Mackenzie, dottore in diritto canonico, è stato pubblicato dalla Catholic University of America e ha ricevuto un imprimatur nel 1932. In esso l'autore sottolinea che una persona non solo può essere un eretico prima di essere canonicamente avvertito o condannato ufficialmente, ma una tale persona può essere un eretico notorio prima di essere ammonito canonicamente o ufficialmente condannato. Purtroppo, il libro contiene un orribile modernismo sulla questione della salvezza, che costituisce un'ulteriore prova che il crollo della fede, specialmente su quella materia, è iniziato prima del Vaticano II. Tuttavia, l'autore era estremamente ben informato sul diritto canonico e sul delitto di eresia.

Sottolinea che c'è una distinzione tra il semplice delitto di eresia e una forma più aggravata, quest'ultima che comporta il rifiuto delle ammonizioni canoniche.

Sul dichiararsi colpevole del semplice delitto di eresia senza alcun avvertimento canonico, egli dice:

Rev. Eric F. Mackenzie, The Delict Of Heresy, Catholic University of America, Imprimatur 1932, p. 44):
“Un delinquente colpevole del semplice delitto di eresia (che quindi non ha continuato nel disprezzo ribelle degli avvertimenti e delle punizioni canoniche, né ha aderito ad alcuna setta acattolica), incorre nella scomunica ecclesiastica nella sua forma più semplice”.

Come si vede, contrariamente a quanto sostengono certi antisedevacantisti e falsi tradizionalisti, si può essere colpevoli del delitto canonico di eresia ed essere scomunicati prima di aver disatteso gli avvertimenti canonici e senza entrare a far parte di una setta acattolica (vale a dire colpevoli pur mentre si afferma di essere cattolici). Si diventa tali eretici negando o dubitando ostinatamente di un dogma.

Ora dimostreremo che lo stesso autore riconosce anche che il semplice eretico, contro cui non si è fatta alcuna dichiarazione, che non aderisce a una setta acattolica (cioè che si dice cattolico), può essere un eretico notorio (cioè, nei fatti appunto). Notorio nei fatti si distingue dal notorio in diritto.

Notorio in diritto si riferisce a quando una sentenza è stata emessa da un giudice canonico o l'autore del reato ha confessato in tribunale. In altre parole, si riferisce a una dichiarazione e a un processo canonico.

Notorio nei fatti non necessita di alcuna dichiarazione o iter canonico. Non richiede che l'autore del reato si unisca a una setta non cattolica. Notorio nei fatti si riferisce a quando l'azione incriminata è pubblicamente nota ed è noto anche pubblicamente il suo carattere peccaminoso o imputabile.

Facciamo un esempio. Supponiamo che sia ampiamente riportato nei circoli cattolici che un sacerdote abbia detto qualcosa di eretico sulla Trinità. Ma non è noto se si fosse semplicemente sbagliato o se contraddisse consapevolmente l'insegnamento cattolico in materia. E supponiamo che fosse un punto più fine, non un punto fondamentale della Trinità. In tal caso il reato, anche se noto, non sarebbe necessariamente notorio nei fatti perché, sebbene a) il reato fosse ampiamente noto, b) il carattere peccaminoso o imputabile di esso non lo era.

Questa è una citazione da A Practical Commentary on the Code of Canon Law (1943), riguardo al notorio nei fatti:

Woywood e Smith, un commento pratico sul codice di diritto canonico, Imprimatur 1957, p. 448:
“…un reato è noto per notorietà di fatto, se è pubblicamente noto e commesso in circostanze tali da non poter essere occultato da alcun sotterfugio, né giustificato da alcuna scusa ammessa dalla legge (ossia, sia il fatto del reato che l'imputabilità o la responsabilità penale devono essere pubblicamente note)…”

Consideriamo ora Francesco. È un notorio eretico (notorio nei fatti) perché: a) le sue affermazioni eretiche sono pubblicamente conosciute da milioni di persone e, b) è pubblicamente noto che contraddice consapevolmente il dogma cattolico. È noto a milioni di persone che dice molte cose che contraddicono il dogma cattolico sulla salvezza, la Chiesa, il matrimonio, l'evangelizzazione, ecc. Il carattere peccaminoso delle sue offese, la relativa imputabilità, sono anche pubblicamente note. Molte migliaia di persone in tutto il mondo lo denunciano per la sua contraddizione peccaminosa dei dogmi cristiani. In effetti, lo stesso Francesco ha dimostrato la propria imputabilità, e il carattere peccaminoso delle sue azioni, ammettendo che il suo insegnamento può essere un'eresia (e quindi che non gli importa).

[Francesco:] “E mi viene in mente di dire qualcosa che può essere sciocco, o forse un'eresia...”

In Spagnolo: “Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez, o quizás una herejía, no sé.” 

Quando ammette che potrebbe insegnare l'eresia, e quindi che non gli importa, dimostra pubblicamente la sua colpevolezza/imputabilità. La sua imputabilità è provata anche da molte altre cose. Quindi, Francesco è un notorio eretico. È notorio infatti, senza alcun dubbio. Un notorio eretico non può ricoprire cariche nella Chiesa.

Si noti inoltre che l'eresia può manifestarsi con atti e omissioni, oltre che con dichiarazioni. Le azioni di Francesco, oltre alle sue dichiarazioni, dimostrano che è un notorio eretico.

Rev. Eric F. Mackenzie, The Delict of Heresy, Catholic University of America, Imprimatur 1932, p. 35:
“Le parole sono l'ordinario, ma non l'unico mezzo di comunicazione. L'esternalizzazione completa del pensiero può esistere nei segni, negli atti o nelle omissioni... Il delitto di eresia, quindi, avrà molte forme... La commissione stessa di qualsiasi atto che significhi eresia, ad esempio, l'affermazione di qualche dottrina contraria o contraddittoria a un rivelato e definito dogma, fornisce basi sufficienti per la presunzione giuridica di depravazione eretica”.

Ora ecco p. Mackenzie ammettere che un semplice eretico (che, come ha già spiegato, è uno che non è stato condannato, non è stato ammonito canonicamente e non è necessariamente unito a una setta non cattolica) può essere infatti notorio.

Rev. Eric F. Mackenzie, The Delict of Heresy, Catholic University of America, Imprimatur 1932, p. 45:
“Tutti gli eretici condannati sono notori almeno con notorietà di diritto. Alcuni semplici eretici e alcuni eretici che si uniscono a una setta non cattolica possono essere notori nei fatti, ma il resto, che rappresenta forse il caso ordinario, sarà costituito soltanto da delinquenti occulti.” 

Quindi, uno può essere un notorio eretico senza alcun avvertimento canonico, senza alcuna dichiarazione e pur affermando di essere cattolico. Francesco è un eretico notorio. Lo stesso vale per i suoi cosiddetti vescovi che seguono il Vaticano II e gli altri antipapi apostati della Setta del Vaticano II, la profetizzata Contro-Chiesa dei tempi finali.

Mackenzie riconosce anche che si può essere notori nei fatti senza alcun processo giudiziario in questo passaggio su un certo canone:

Rev. Eric F. Mackenzie, The Delict of Heresy, Catholic University of America, Imprimatur 1932, p. 111:
"Se il delitto di eresia fosse stato notorio, di fatto o per via giudiziaria, ci sarebbero meno possibilità di applicare questo canone".

Quindi, le persone possono essere notorie di fatto senza un processo giudiziario.

Chiunque ti dica che Francesco - che predica regolarmente un falso vangelo ed eresie - non è un notorio eretico, non sa di cosa sta parlando. Gli eretici notori e coloro che predicano la notoria eresia non possono ricoprire cariche, come abbiamo dimostrato dall'insegnamento di Papa san Celestino. È anche peccaminoso di fronte ai fatti riconoscere ostinatamente a tali persone l'autorità nella Chiesa. Porta a tutti i tipi di false conclusioni. Contraddice l'unità della Chiesa. Compromette la vera professione di fede. E incoraggia le persone a sottomettersi a un lupo dal quale saranno divorate. Quindi, la vera posizione cattolica è che la Cattedra di San Pietro è vacante. Questa è la posizione che devono prendere i cattolici. La vera Chiesa cattolica esiste ancora con un residuo di veri cattolici tradizionali. Si sta ora ascoltando un membro della vera Chiesa cattolica ai nostri giorni. La situazione attuale a Roma è stata profetizzata, come mostra il materiale del presente Monastero.

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